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Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026, 17:37

Assessore alle Politiche Energetiche: Gianluigi Mario Penco

Responsabile del Procedimento: Angelo Parodo - tel. 0781/8589232 mail: a.parodo@comune.carloforte.ca.it

Orario di ricevimento Sportello C.E.R.: tutti i martedì e i giovedì dalle ore 10:00 alle 12:30, presso l'Ufficio Tecnico Comunale

Normativa di riferimento

Il Comune di Carloforte, intende costituire una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale ai sensi della Direttiva 2018/2001/Ue recepita in via provvisoria con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 – art. 42 bis Decreto Milleproroghe e successivo D.L. di recepimento definitivo.

La normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) deriva dal pacchetto europeo Clean Energy for All Europeans, proposto nel 2016 dalla Commissione Europea, dal quale discende la direttiva Direttiva (UE) 2018/2001, cosiddetta RED II. Con propria Decisione numero SA.106777, la Commissione Europea ha approvato ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano per un importo di 5,7 miliardi di euro, che in parte viene concesso mediante il dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR), al fine di sostenere la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, dando di fatto il via libera al decreto del MASE in materia di comunità energetiche rinnovabili. 

In Italia il riconoscimento delle Comunità Energetiche si deve all'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 e, successivamente, al Decreto Legislativo 199/2021 che ha recepito la direttiva RED II, fissando una soglia massima di 1 MW per ogni impianto. Il Decreto ha gettato le basi per lo sviluppo delle Comunità Energetiche e dell'autoconsumo diffuso, permettendo a cittadini, imprese ed enti pubblici di associarsi per produrre, consumare e condividere energia pulita, traendone vantaggi economici e riducendo gli sprechi di rete.

La diretta attuazione operativa di quanto previsto dal precedente D.Lgs. 199/2021 è rappresentata dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, noto anche come Decreto CACER, che definisce i criteri e le modalità per incentivare le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo diffuso in Italia. Il Decreto CACER è entrato in vigore a inizio 2024 e definisce il sistema di incentivi. Prevede due canali: una tariffa incentivante sull'energia condivisa valida per 20 anni e un contributo a fondo perduto fino al 40% (finanziato dal PNRR) per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

Riferimenti normativi:

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico non profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese, pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

A tal fine, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi migliori di quelli di mercato.

In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:

  • prosumer (produttore e consumatore): soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l’energia in esubero;
  • consumer (consumatore): soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l’energia condivisa dagli impianti della Comunità;
  • titolare di lastrico/tetto: soggetto che ne detiene la proprietà o la disponibilità, e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell’impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità;
  • finanziatore: soggetto interessato all’investimento per lo sviluppo della Comunità;

I membri della Comunità energetica possono utilizzare impianti messi a disposizione da soggetti esterni, che svolgono la funzione di producer (produttori).

La Comunità energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra i suoi membri e i soggetti esterni.

Sulla base di quanto indicato nella Direttiva, una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che ha le seguenti caratteristiche:

  • si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  • gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
  • l’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri della CER sono clienti finali (intestatari di un POD) che producono e/o consumano energia elettrica rinnovabile, possono immagazzinarla (sistemi di accumulo, ricarica veicoli elettrici, ecc.) o venderla purché, con eccezione dei nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

Il ruolo del Comune

Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione della Comunità energetica sul proprio territorio, il Comune:

  • attraverso l’Ufficio tecnico comunale verifica la disponibilità di superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) la cui produzione, fatta salva la quota autoconsumata dalle utenze comunali, è messa a disposizione della nascente Comunità energetica;
  • verifica la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) prosumer, c) producer, d) proprietario di una superficie, e) finanziatore;
  • si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della CER;
  • raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo;
  • supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.

Incentivi per la condivisione dell’energia all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile

In base alla normativa in vigore, l’energia prodotta e condivisa dai membri della configurazione viene incentivata per 20 anni dal GSE con 110 € per MWh.

A questo incentivo si aggiungono circa 8 €/MWh di restituzione degli oneri di rete. Infine, la totalità dell’energia immessa in rete è valorizzata al prezzo di mercato, pari a circa 70-80 €/MWh.

Gli impianti di produzione e accumulo destinati alla condivisione e realizzati da soggetti privati possono godere di specifiche detrazioni fiscali. L’energia prodotta da impianti rientranti nel superbonus 110%, e da questo interamente finanziati, può essere condivisa, ma non gode degli incentivi.

La Comunità Energetica Rinnovabile di Carloforte

Con Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 30.06.2026 è stato stabilito di costituire la Comunità di Energia Rinnovabile di Carloforte, nella forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e successivi del codice civile. Il Comune partecipa alla C.E.R. di Carloforte in qualità di socio fondatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 199/2021 e nomina il Presidente dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo schema di Statuto approvato, che dovrà essere recepito e a sua volta approvato dall'Assemblea dei Soci.

Le modalità di partecipazione verranno rese note dall'Associazione una volta costituitasi e verranno pubblicate anche su questa pagina istituzionale del Comune di Carloforte.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile una sezione FAQ (domande frequenti) in costante aggiornamento.

Termine per la presentazione delle adesioni: 31 ottobre 2022.

Entro tale data dovrà essere formato l'elenco dei membri fondatori, successivamente sarà possibile presentare l'adesione beneficiando parimenti dei vantaggi garantiti dalla C.E.R.

Al fine di facilitare la comprensione da parte dell'utenza, è stata predisposta l'analisi di tre casi pratici di carattere generale, nella quale viene schematizzato l'iter procedurale per l'installazione dei pannelli fotovoltaici a Carloforte, visionabile in formato .pdf al seguente link: Iter_Installazione_PannelliFV


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